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Viaggio in camper e roulotte in Italia d’inverno: le avventure scintillanti da non perdere!

Benvenuti camperisti e appassionati di caravan! L’inverno è un momento magico per esplorare l’Italia a bordo dei vostri veicoli preferiti. Tra neve scintillante e festività natalizie, l’Italia offre una varietà di esperienze uniche che rendono il viaggio in camper e roulotte ancora più speciale. E per rendere il vostro viaggio indimenticabile, Agricamper è qui per voi! Il nostro servizio offre soste illimitate e gratuite presso aziende agricole in tutto il paese, consentendovi di vivere un’esperienza autentica e immersa nella natura. Inoltre, vi invitiamo a scoprire la nostra app, che vi aiuterà a trovare le migliori soste in Italia. Ma ora, iniziamo la vostra avventura con attività da fare e luoghi da visitare durante un viaggio in camper o roulotte in Italia d’inverno!

Ti consigliamo caldamente di leggere anche il nostro articolo sui consigli per affrontare il freddo e la neve in Italia! Potrebbe fornirti ulteriori suggerimenti preziosi per rendere l’avventura invernale ancora più memorabile!

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Animali in camper e caravan in Italia

Le indicazioni fornite riguardano esclusivamente cani, gatti e altri animali da compagnia che arrivano in Italia a seguito dei loro proprietari o responsabili designati dagli stessi.

In generale, a scopo precauzionale si raccomanda di iniziare le procedure con anticipo rispetto alla data prevista per la partenza, considerato che le più complesse possono richiedere più di 4 mesi.  

Le disposizioni generali

Vi sono alcune disposizioni generali che riguardano tutti i cani, gatti e furetti, provenienti sia da Paesi dell’Unione europea che da Paesi terzi:

  • Cani, gatti e furetti devono essere identificati da un microchip (trasponditore) o tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 3 luglio 2011
  • Vietato introdurre in Italia cani, gatti e furetti:
    1. di età inferiore alle dodici settimane, che non siano stati vaccinati per la rabbia;  
    2. di età tra le dodici e le sedici settimane che, seppur vaccinati nei confronti della rabbia, non soddisfino i requisiti di validità di cui all’allegato III, punto 2, lettera e) del Regolamento (UE) 576/2013 (il periodo di validità della vaccinazione inizia dal momento in cui è stabilita l’immunità protettiva, non meno di ventuno giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione, e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva) e pertanto non siano ancora protetti nei confronti della malattia.

L’Italia non si avvale infatti delle possibilità di deroghe all’obbligo delle vaccinazioni nei confronti della rabbia per i cuccioli, concesse ai Paesi membri dagli articolo 7 e 11 del Regolamento (UE) 576/2013. 

  • Il numero massimo di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata per ogni singolo viaggio è pari a 5 animali (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 576/2013). In deroga e nel rispetto di determinate condizioni, il numero massino di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) può essere superiore a cinque qualora il movimento a carattere non commerciale avvenga ai fini della partecipazione a competizioni, mostre, o eventi sportivi oppure per allenamenti finalizzati a tali eventi (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 576/2013). Quando il numero massimo degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) è superiore a cinque, e non sussistono le condizioni della deroga:
    1. se gli animali provengono da un Paese dell’Unione Europea devono rispettare i requisiti prescritti dal Regolamento (UE) 2020/688 e dal Regolamento ( UE) 2021/403 , e successive modifiche, affinché siano soggetti ai controlli veterinari previsti dal Regolamento ( UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio
    2. se gli animali provengono da un Paese terzo devono rispettare i requisiti prescritti  dal Regolamento ( UE) 692/2020 , dal Regolamento ( UE) 2021/403 e dal Regolamento ( UE) 2021/404, e successive modifiche, affinché siano soggetti ai controlli veterinari da parte dei Posti di controllo frontalieri ( PCF) previsti dal Regolamento ( UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio
  • Di norma il proprietario o la persona autorizzata dovrebbero accompagnare l’animale durante il viaggio. Tuttavia, per motivi  giustificati e documentati, lo spostamento dell’animale può avvenire fino a cinque giorni prima o dopo rispetto al movimento del proprietario o della persona autorizzata, oppure in un luogo fisicamente diverso da quello occupato dal proprietario o dalla persona autorizzata
  • Per l’introduzione in Italia degli animali da compagnia non è richiesto il trattamento preventivo nei confronti delle zecche e dell’echinococco.

Oltre alle disposizioni generali, vigono condizioni diverse a seconda che gli animali provengano dai Paesi membri dell’Unione europea o dai Paesi terzi.

Cani, gatti e furetti provenienti da Paesi UE

Per gli animali provenienti da Paesi dell’Unione Europea o da Andorra, Svizzera, Isole Faeroer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano, si applicano i requisiti aggiuntivi:

Passaporto
L’animale deve essere accompagnato da un Passaporto europeo:

  • conforme al modello previsto dalla Parte 1 dell’allegato III del regolamento di esecuzione UE 577/2013 per i Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)
  • conforme al modello previsto dalla Parte 3 dell’allegato III  per Andorra, Svizzera, Isole Faeroer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano
  • compilato e emesso da un veterinario autorizzato del Paese di provenienza; per il rilascio del passaporto occorre rivolgersi ai Servizi veterinari del Paese di provenienza
  • che riporti il codice alfanumerico del microchip (trasponditore) o del tatuaggio e attesti l’esecuzione della vaccinazione contro la rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità

Una dichiarazione scritta del proprietario nel caso in cui una persona autorizzata effettui il movimento non commerciale dell’animale su delega scritta del proprietario.

Vaccinazione anti-rabbica

Il cane, il gatto o il furetto deve essere vaccinato contro la rabbia da un veterinario autorizzato del Paese di provenienza (Allegato III del regolamento UE 576/2013):

  • l’animale deve avere almeno 12 settimane al momento della somministrazione del vaccino
  • la somministrazione del vaccino non deve essere precedente alla data di identificazione o di lettura del microchip
  • il periodo di validità della vaccinazione decorre dal 21o giorno dal completamento del protocollo vaccinale della prima vaccinazione e ogni successiva vaccinazione deve essere eseguita durante il periodo di validità della precedente 

Cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi

Oltre alle disposizioni generali per cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi vigono regole che variano a seconda che il Paese sia inserito o meno nell’elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella parte 2 dell’allegato II al Regolamento UE 577/2013. L’elenco, costantemente aggiornato, è consultabile sul sito dell’Unione europea.

Paesi terzi con situazioni favorevoli riguardo alla rabbia inclusi nell’elenco (Allegato II, parte 2, del Regolamento UE 577/2013)


Cani gatti e furetti provenienti da questi Paesi, identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011, devono essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo. Nel certificato sanitario deve essere attestata l’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità. La vaccinazione per la rabbia, per essere considerata valida, deve essere effettuata successivamente all’identificazione dell’animale e in conformità all’allegato III del regolamento (UE) 576/2013. In caso di prima vaccinazione antirabbica devono trascorrere almeno 21 giorni prima di poter movimentare l’animale.

Altri Paesi terzi

Cani, gatti e furetti identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011, devono essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo, che attesti, oltre all’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, anche l’avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI/ml) della prova di titolazione degli anticorpi neutralizzanti post vaccinali nei confronti del virus della rabbia.

Si tratta di un esame del sangue che deve essere effettuato presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea. Il campione di sangue per la titolazione deve essere prelevato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica e, in caso di esito favorevole della titolazione, l’animale può essere movimentato solo dopo tre mesi dalla data del prelievo di sangue.

Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.

Reintroduzione dai Paesi terzi

Per la reintroduzione in Italia degli animali da compagnia dopo un’introduzione in un Paese terzo, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), può essere utilizzato anche il passaporto comunitario di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento (UE) 577/2013 nel quale deve essere attestata l’osservanza delle disposizioni, già citate, richieste per l’introduzione da Paesi terzi. In questo caso, in relazione all’esecuzione, se richiesta, della titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia, non occorre che sia rispettato, per il prelievo del campione di sangue, il termine minimo di tre mesi, come indicato per l’introduzione da paesi terzi; ciò però a condizione che il passaporto comunitario attesti che l’esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI\ml), della titolazione degli anticorpi sia avvenuta presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea prima della partenza dell’animale dall’Italia.

I controlli degli animali da compagnia movimentati a scopo non commerciale sono effettuati presso il luogo di ingresso dei viaggiatori.
Consulta:

Data di ultimo aggiornamento 18 luglio 2023.

Fonte: Ministero della salute – In viaggio verso l’Italia

Bambini e seggiolini auto in camper in Italia

Viaggiare in camper con bambini può essere un’esperienza memorabile per tutta la famiglia. Tuttavia, garantire la sicurezza dei più piccoli durante il viaggio è essenziale. L’utilizzo corretto dei seggiolini auto è fondamentale per assicurare un viaggio sicuro e confortevole.

In Italia, le leggi in materia di sicurezza stradale sono stringenti, e ciò si applica anche quando si viaggia in camper. L’uso dei seggiolini auto per i bambini è obbligatorio, proprio come nei veicoli tradizionali.

L’importanza dei seggiolini in camper e delle normative di sicurezza

I seggiolini auto sono obbligatori per i bambini durante i viaggi in camper. Come per l’auto, è essenziale che i bambini utilizzino seggiolini adeguati al loro peso fin dal loro primo viaggio e fino a quando non raggiungono 1,50 metri di altezza o pesano 36 kg. Una volta superati 1,50 metri di altezza o i 36 kg, raggiunti a circa 12 anni di età, i minori devono utilizzare le normali cinture di sicurezza.

Va tenuto presente che la presenza di sistemi Isofix sui sedili anteriori e posteriori è rara nei camper, inclusi quelli di ultima generazione. Nel caso in cui il vostro camper non sia dotato di Isofix, è fondamentale assicurarsi che il seggiolino auto possa essere correttamente fissato utilizzando la cintura di sicurezza a tre punti, verificando la sua presenza nel vostro veicolo.

È importante notare che il numero di passeggeri a bordo del camper non può eccedere quello specificato nel libretto di circolazione. Tuttavia, è possibile che il veicolo abbia più posti letto rispetto al numero di passeggeri indicati nel libretto stesso.

È assolutamente essenziale e obbligatorio per la sicurezza nonché estremamente pericoloso non assicurare i bambini con seggiolini o cinture di sicurezza durante il viaggio in camper. È vietato tenere i bambini in braccio o spostarsi liberamente nel camper mentre si viaggia verso la destinazione, sia per utilizzare il bagno, prendere qualcosa dal frigorifero o svolgere altre attività. Dormire nei letti durante il viaggio è proibito e costituisce un grave rischio per la sicurezza dei più piccoli.

Normative europee per i dispositivi di ritenuta: ECE R44 vs. ECE R129 (i-Size)

Dal 2017, esistono due normative europee di omologazione dei sistemi di ritenuta, la ECE R44 basata sul peso del bambino e la ECE R129 (i-Size) che classifica i dispositivi in base all’altezza. Verificate sempre la presenza dell’etichetta di omologazione ECE R129 o ECE R44 sui dispositivi.

Se già possedete un seggiolino ECE R44, non è obbligatorio sostituirlo secondo le nuove norme ECE R129. La normativa i-Size comprende anche la protezione da impatti laterali e richiede l’attacco ISOFIX per i prodotti destinati ai bambini più piccoli (fino a 105 cm di altezza).

Installazione del seggiolino nel camper

È essenziale selezionare un seggiolino adatto all’età e al peso del bambino. Questi seggiolini devono essere fermamente ancorati al sedile del camper utilizzando cinture a 3 punti e non dovrebbero presentare movimenti eccessivi. Si raccomanda sempre di seguire scrupolosamente le istruzioni fornite dal produttore per assicurare un’installazione corretta.

È possibile installare un seggiolino auto sul sedile del passeggero anteriore? Come in un’automobile, è consentito posizionare i seggiolini auto per bambini sul sedile anteriore del camper. Tuttavia, nel caso in cui il bambino abbia un seggiolino orientato in senso contrario di marcia, è fondamentale disattivare l’airbag relativo a quel sedile.

La sicurezza del bambino in viaggio rivolto all’indietro: viaggiare in senso contrario di marcia offre una sicurezza 5 volte superiore ai bambini. Riduce notevolmente il rischio di lesioni in caso di incidente anche a 50 km/h. Un bambino rivolto in avanti a questa velocità ha il 40% di rischio di lesioni gravi, mentre uno in senso contrario di marcia solo l’8%. I seggiolini adeguati garantiscono comfort e sicurezza, conformandosi alla fisicità dei bambini. In Svezia, dove la sicurezza stradale è elevata, si pratica fino a 4-6 anni. L’Europa sta rivedendo le direttive, ispirandosi a questo modello per proteggere meglio i piccoli passeggeri.

Scelta del seggiolino in camper

In Italia, la legge stabilisce che i bambini debbano viaggiare rivolti all’indietro fino ai 9 kg di peso, in conformità con la normativa ECE R44, oppure fino a un’età massima di 15 mesi, secondo le più recenti disposizioni introdotte dalla normativa i-Size. Tuttavia, viaggiare in questa posizione il più a lungo possibile (fino a 7 anni) offre una sicurezza cinque volte maggiore per i bambini.

La normativa ECE 129 (i-Size) ha introdotto l’obbligo dello schienale per tutti i seggiolini auto destinati ai bambini sotto i 125 cm di altezza (per prodotti di nuovo sviluppo) e richiede l’uso del seggiolino auto rivolto in senso contrario alla marcia fino ai 15 mesi di età.

  • Gruppo 0: navicelle (dalla nascita fino a 10 kg) devono essere posizionate in senso trasversale sui sedili posteriori, se omologate (la grande maggioranza delle navicelle non ottiene buoni risultati nei crash test);
  • Gruppo 0+: ovetti (dalla nascita fino a 13 kg) devono essere posizionati sui sedili posteriori sempre in senso contrario di marcia, con l’airbag disattivato se presente;
  • Gruppo 1: bambini da 9 a 18 kg devono essere posizionati sui sedili posteriori rivolti solo nel senso di marcia;
  • Gruppo 2: bambini da 15 a 25 kg i seggiolini devono essere posizionati sui sedili anteriori o posteriori nel senso di marcia;
  • Gruppo 3: Bambini da 22 a 36 kg, i seggiolini devono essere posizionati sui sedili anteriori o posteriori nel senso di marcia.

L’obbligo dei dispositivi anti-abbandono in camper

Il dispositivo anti-abbandono è obbligatorio per tutti i bambini fino a 4 anni, indipendentemente dal loro peso e altezza, ma solo nei veicoli immatricolati in Italia e per i residenti del Paese.

Questi dispositivi funzionano come sensori che rilevano il peso del bambino e ne segnalano la presenza all’interno dell’auto. Nel caso di un eventuale abbandono, il sistema notifica immediatamente il cellulare del genitore e altri numeri di emergenza precedentemente inseriti durante l’installazione.

Consigli pratici per i viaggi in camper

  • Pianificazione: organizzatevi per effettuare soste frequenti durante il viaggio per permettere ai bambini di muoversi e riposare;
  • Intrattenimento: portate giochi, libri o film per intrattenere i bambini durante il viaggio;
  • Attenzione alle temperature: controllate che la temperatura all’interno del camper sia confortevole per i piccoli passeggeri.

Conclusioni

Viaggiare in camper con i bambini può essere un’esperienza affascinante. Garantire la loro sicurezza durante il viaggio è fondamentale, e l’uso corretto dei seggiolini auto in conformità alle normative italiane è una priorità.

Scegliere il seggiolino giusto e rispettare le leggi sulla sicurezza stradale assicurerà un viaggio piacevole e sicuro per tutta la famiglia, permettendovi di godervi al meglio la bellezza dell’Italia in camper.

Ricordate sempre: una guida sicura è la base per un viaggio felice e memorabile in camper con i vostri piccoli avventurieri!

Guidare in Italia: informazioni e consigli

Per circolare con un camper, campervan o caravan in Italia, è necessario rispettare alcune obbligazioni legali per garantire la conformità con le leggi italiane. Ecco le principali:

  1. Documentazione del veicolo: è necessario avere con sé la documentazione del veicolo, inclusa la carta di circolazione e l’assicurazione valida in Italia.
  2. Assicurazione auto: il veicolo deve essere coperto da un’assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) valida in Italia. La maggior parte delle polizze assicurative europee copre automaticamente la circolazione nei paesi dell’Unione Europea, ma è sempre meglio verificare.
  3. Patente di guida: È necessario possedere una patente di guida valida. I cittadini dell’UE possono utilizzare la loro patente nazionale. Per i cittadini di paesi extra UE, può essere richiesta una patente internazionale di guida in aggiunta a quella nazionale.
  4. Equipaggiamento del veicolo: il veicolo deve essere equipaggiato secondo la legge italiana, il che include triangolo di emergenza, giubbetto riflettente e catene da neve dal 15 novembre al 15 aprile in caso non si abbiano montato gli pneumatici invernali. 
  5. Limitazioni e regolamentazioni locali: bisogna rispettare tutte le regolamentazioni del traffico locali, inclusi i limiti di velocità, le regole di parcheggio e le zone a traffico limitato (ZTL) presenti in molte città italiane.
  6. Pedaggi e tasse stradali: in Italia, molte autostrade sono a pedaggio. È necessario pagare il pedaggio alle stazioni lungo le autostrade o utilizzare un sistema di telepedaggio se disponibile.
  7. Normative ambientali: Alcune città hanno restrizioni sulla circolazione in base alle emissioni del veicolo, in particolare nelle zone a basse emissioni (LEZ).

È sempre consigliabile controllare eventuali aggiornamenti o modifiche specifiche alle leggi prima di viaggiare. Inoltre, per i cittadini extra UE, si consiglia di verificare eventuali accordi bilaterali tra il proprio paese e l’Italia che potrebbero influenzare le regole di circolazione.

Per ottenere informazioni dettagliate e consigli pertinenti, vi suggeriamo di consultare le risorse fornite dall’Automobile Club d’Italia (A.C.I.) per i turisti stranieri in Italia:

La documentazione è fornita dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.). Le informazioni sono indicative e si raccomanda di fare riferimento esclusivamente alle norme del Codice della Strada e alla normativa attuale, che vanno seguite attentamente. Per approfondimenti, è consigliabile consultare la sezione “Guidare in sicurezza“.